PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione della metrologia legale a tutti gli strumenti di determinazione di quantità dai quali si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni).

      1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - 1. I misuratori di gas, dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici, nonché ogni nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 71/316/CEE, sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta sono posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori di servizi che si avvalgono dei misuratori o dei contatori per determinare le tariffe dei servizi medesimi, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

          a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CE;

          b) le modalità per l'identificazione dell'anno a decorrere dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

 

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          c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori o sui contatori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

          d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori o dei contatori, mediante idonee metodologie avvalendosi, nel caso della verificazione, dei princìpi di garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CE;

          e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».

      2. All'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le apparecchiature di rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla velocità sono sottoposte altresì a verifica semestrale».

Art. 2.
(Poteri delle associazioni riconosciute dei consumatori).

      1. All'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

 

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2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In materia di metrologia legale le associazioni di cui al comma 1 possono richiedere verificazioni di urgenza o a campione, eseguite dai laboratori accreditati previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, o costituire propri laboratori secondo le procedure previste dal medesimo regolamento. Alle associazioni è riconosciuto, altresì, un potere di accesso ai luoghi ove si trovano gli strumenti da verificare. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 140».

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di metrologia legale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garanzia di tutela della fede pubblica, anche consentendo ai consumatori la possibilità di predisporre proprie verifiche aventi valore legale e riconoscendo agli stessi l'accesso alle informazioni sulle attività svolte in materia dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          b) riordino e adeguamento della normativa vigente in materia in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione del decreto legislativo

 

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31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          c) immediata sottoposizione a verifica tecnica e legale di qualsiasi nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni;

          d) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

          e) armonizzazione della disciplina con le disposizioni e con le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.